La nostra associazione pone le sue perplessità dopo le segnalazioni fatte ad alcune agenzie del proprio territorio. Infatti le polizie municipali spesso non sanno cosa controllare . Il tema è molto delicato ed è per questo che abbiamo chiesto di spiegare a tutti i comuni su come agire esistendo una delega data dalla normativa regionale (Legge Regionale n. 18/2014 e Legge Regionale n. 22/2016) vigente. La nostra associazione a gran voce segnala molte “presunte” agenzie o agenzie di viaggi in regola . La lotta all’abusivismo è totale perchè non si può confondere con chi vende viaggi e chi pensa di vendere viaggi senza dare alcuna garanzia .
ecco una semplice spiegazione su chi deve fare i controlli e quali sono i compiti dei comuni ( tratto dal sito della regione Campania) Comuni / SUAP / Polizia Municipale: Hanno il dovere di ricevere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), verificare i requisiti del direttore tecnico e del titolare, e svolgere le ispezioni e la vigilanza sul territorio. COMPITI DEI COMUNI
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett e) della Legge regionale n. 18/2014, spettano ai Comuni i compiti dell’attuazione
delle procedure amministrative in materia delle agenzie di viaggi e turismo.
Spettano ai Comuni territorialmente competenti le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla
presente circolare e sulle autodichiarazioni e sulle autocertificazioni prodotte, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della
L. 689/1981, anche con l’ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte.
Il SUAP è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato di cui al successivo
paragrafo DENOMINAZIONE, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie
già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione
di Comuni, Province o Regioni italiane.
I medesimi SUAP sono tenuti ad aggiornare il database pubblico ministeriale sulla piattaforma www.infotrav.it, in
particolare in caso di apertura di una nuova agenzia di viaggi, di variazioni strutturali, di chiusura, di rinnovo della
polizza assicurativa e di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.
Al Suap spetterà anche il controllo sulla Polizza assicurativa, la quale va rinnovata annualmente da parte delle
Agenzie e inoltrata al Suap territorialmente competente; pena quanto previsto al comma 3 dell’art 19 della Legge
241/90 e ss.mm.ii.
Al ricevimento della Scia, il Suap provvede a trasmettere la stessa (anche senza gli allegati) alla Direzione Generale
per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta regionale della Campania, UOD 50 12 06, al fine di consentire
l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lettera q) della L.R. 18/2014.
Per la medesima finalità, va altresì comunicato alla Regione l’eventuale divieto di prosecuzione dell’attività che
dovesse essere disposto successivamente alla trasmissione della suddetta Scia.
In caso di apertura, trasferimento sede o chiusura di filiali, il Suap del Comune territorialmente competente è
tenuto a trasmettere la Comunicazione anche al Suap del Comune dove ha sede l’agenzia principale.
In caso di trasferimento sede di agenzia principale o filiale tra Comuni diversi, il Suap del Comune territorialmente
competente deve trasmettere la Scia o Comunicazione anche al Suap del Comune di provenienza.Il SUAP competente, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro il termine minimo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della legge 241/90.
È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione comunale competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 comma 4 e dell’art. 21-nonies della richiamata legge 241/90.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma
restando l’applicazione della sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Giova, al riguardo, segnalare che ai sensi del comma 6 dell’art. 19 della Legge 241/90: “Ove il fatto non costituisca
più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la
reclusione da uno a tre anni”.
Regione Campania: Riceve i flussi documentali dai Comuni e definisce le linee guida e la modulistica unificata (come l’ultima circolare approvata con decreto dirigenziale)
La nostra associazione chiede chiarezza e soprattutto certezze anche perchè esistono delle sanzioni ( vedi Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22 e successive modifiche)
I segreti del fatto a mano in collaborazione con Artigiana’ e Atex- Si tratta di un’iniziativa che consiste in una caccia al tesoro per promuovere la nostra città



